Le modifiche in relazione alla legge 626 e la Direttiva Macchine Dpr. 459/96

12 11 2007

Su segnalazione di un lettore, che ringrazio, scrivo questo post per rispolverare un documento di qualche anna fa, già noto ai più del settore. Si tratta di una pubblicazione redatta dal Gruppo di lavoro interregionale Macchine e impianti coordinato dalla regione Lombardia. Il documento che ha valenza nazionale, è stato realizzato e sottoscritto da tutte le regioni italiane e dalle Provincie autonome.

Il titolo è: Modalità operative per l’applicazione del titolo III D.Lgs. 626/94 in relazione alla emanazione del DPR 459/96 – regolamento di attuazione della direttiva “macchine” (link al documento).

Molto dettagliato e con tutti i riferimenti normativi, descrive in modo preciso come deve essere applicata la legge 626 in rapporto alla Direttiva Macchine 98/37 (Dpr. 459/96) soffermandosi a chiarire i concetti di immissione sul mercato, messa in servizio, e modifiche alle macchine (intese come bene, nel ns. caso cabine forno, zone di preparazione, box, sollevatori, smontagomme, banchi, ecc.).

Di particolare rilevanza sono il capitolo 1.2, dove si dscrivono i concetti di immissione sul mercato e messa in servizio e 1.3, dove sono riportate le tipologie di modifiche che eccedono l’ordinaria e straordinaria manutenzione per le quali è richiesta la marcatura CE della cabina forno (intesa nella globalità dopo la modifica). Vedi il testo originale quotato:

“Esempi di modifiche costruttive non rientranti nella ordinaria o straordinaria manutenzione per le quali è richiesta la “marcatura CE”
• modifiche delle modalità di utilizzo non previste dal costruttore;
• modifiche funzionali della macchina quali: aumento della potenza installata o erogata, aumento della velocità degli organi per la trasmissione del moto o degli organi lavoratori, aumento del numero di colpi, ecc.;
• installazione di logica programmabile (PC, PLC, logica RAM);
• impianto composto da più macchine indipendenti, ma solidali per la realizzazione di un determinato prodotto (linea), nel quale viene inserita una o più macchine che modificano, in tutto o in parte, la funzionalità dello stesso.
della macchina:

Esempi di modifiche che non richiedono la “marcatura CE” della
macchina:
• adeguamenti alle norme che comportano installazione di schermi fissi, schermi mobili non automatici, microcontatti di blocco, arresto di emergenza, freno, comando a doppio pulsante gestito da sistema elettromeccanico/pneumatico;
• sostituzione del quadro elettrico senza modifiche nella logica di funzionamento;
• installazione di dispositivi elettrosensibili per il rilevamento di persone (barriere immateriali, tappeti sensibili, rilevatori elettromagnetici)”

Altro punto di riflessione è il capitolo 1.4; dove è riportata la responsabilità del titolare della attivita in caso di utilizzo di attrezzature non conformi. Vedi il testo originale quotato:

“In premessa si ricorda che la legislazione inerente la sicurezza del lavoro
non prevede, in via generale, una esclusione di responsabilità del datore di
lavoro per le macchine da lui utilizzate se queste si rivelano difformi dalle
disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza pur
risultando formalmente marcate CE.

Invito tutti, come sempre a leggere l’intero docuemnto, un pò lungo forse, ma interessante…e per ogni dubbio o chiarimento, non esitate a conatattarmi: meglio un parere in più! I blog servono soprattutto a questo…





Le Direttive ATEX

3 10 2007

Sempre più spesso si parla di Atex e di rischi di esplosione anche nella carrozzerie. Le Direttive interessate sono due, la prima che interessa i datori di lavoro delle carrozzerie, e la seconda i costruttori di attrezzature.

  • ATEX 99/92/CE Obbligatoria dal 1°Luglio 2006
    La Direttiva ATEX 99/92/CE, introdotta il 16 Dicembre 1999, riguarda i requisiti minimi per incrementare la protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori potenzialmente a rischio di atmosfere esplosive. Tale Direttiva si pplica nei luoghi di lavoro e si richiede al datore di:

    1. prevenire e provvedere alla protezione contro le esplosioni
    2. classificare le aree pericolose in zone e provvedere segnali di allarme specifici (Direttiva 92/58/EEC e ATEX 94/9/EEC)
    3. eseguire, documentare, aggiornare la valutazione del rischio di esplosione (Direttiva 89/39/EEC)
    4. assicurare un luogo di lavoro sicuro e appropriati controlli dei lavoratori in aree pericolose

    I luoghi di lavoro utilizzati per la prima volta dopo il 1° Luglio 2003 devono conformarsi alla Direttiva immediatamente.
    I luoghi di lavoro già esistenti dovranno conformarsi alla direttiva entro e non oltre il 30 Giugno 2006.

  • ATEX 94/9/CE Applicabile dal 1° Marzo 1996 e obbligatoria dal 1° Luglio 2003
    La direttiva ATEX 94/9/CE prende in considerazione tutti i rischi di esplosione, di qualsiasi natura, che possano costituire una possibile fonte di innesco.È applicabile a tutti i prodotti, anche non elettrici, che vengono utilizzati all’interno di un area potenzialmente esplosiva. La direttiva fornisce i requisiti essenziali di sicurezza (Essential Safety Requirements ESR) che i prodotti devono soddisfare affinchè il loro utilizzo sia idoneo in aree potenzialmente esplosive.

In pratica ogni datore di lavoro deve eseguire (o far eseguire) una valutazione ed eventuale classificazione delle aree a seconda del rischio di esplosione (zona 0, zona 1 o zona 2) e verificare che tutte le attrezzature che sono installate in suddette area a rischio sia idonee, e quindi marcate Logo Atex.

Nei casi invece dove non sia presente una situazione di rischio di esplosione, è sufficiente allora che le attrezzature siano marcate semplicemente CE.

Un esempio pratico.

Il box per la miscelazione delle vernici è per sua natura una ambiente almeno di “zona 2″, quindi tutte le attrezzature inserite come bilance elettroniche, computer, prese elettriche, tintomentri, ecc. dovranno essere specifici per ambienti ATEX così come pevisto dallaDirettiva 94/9/CE.

Vedi post: http://carrozzeria.wordpress.com/2007/09/28/box-vernici-e-atex/





Trasformazione di cabine forno esistenti

1 10 2007

Recentemente, sono stato contattato tramite e-mail, da una azienda, che credo nuova del settore (in oltre 20 anni di attività non l’avevo mai sentita prima), la quale come business ha quello di modificare e trasformare le cabine forno della carrozzeria.

Incuriosito ho visitato il sito indicato nella mail, e ne sono rimasto a dir poco sconcertato.

E’ difficile e deontologicamente scorretto esprime commenti e prendere posizioni, ma trovo invece interessante e costruttivo commentare alcune frasi riportati nella pagine di presentazione di questa “azienda”.

Sito Web:“I campi di specializzazione sono la trasformazione e la messa a norme di cabine esistenti tramite il potenziamento o la sostituzione sia degli impianti di ventilazione e di riscaldamento, che degli apparati di sicurezza e di controllo. “

Commento: come già trattato in altri post, la trasformazione e la messa a norme sono due concetti che fanno a pugni tra loro. Modificare una cabina forno esistente ne fa cadere la garanzia e la certificazione “CE”. Se poi la cabine è molto vecchia (prima del 1995 e non marcata “CE”) non vi è alcuna differenza: trasformare una cabine vecchia significa marcare “CE” tutta la cabina e non solo la parte modificata.

Sito Web: “Tuttavia queste soluzioni sono rese disponibili solamente a fronte di un considerevole esborso economico, cosa che non sempre rientra nei piani di investimento previsti dai carrozzieri…”

Commento: sicuramente una cabina forno di ultima generazione ha un costo, maggiore della sola modifica o trasformazione, ma a questa cifra il più delle volte è necessario aggiungere i costi per la certificazione “CE” della cabina dopo la modifica (Dir. macchine 98/37/CE). Cifra che può superare i 10.000 euro (dipende dal tipo di modifica). Il perché è semplice: per marcare “CE” bisogna aver predisposto il fascicolo tecnico, che tra l’altro contiene tutti i disegni costruttivi, le schede tecniche dei componenti, le prove di collaudo, i calcoli di progetto, i manuali, ecc.. Essendo una modifica ad un prodotto esistente, eseguita da una terza parte e non dal costruttore originario, l’onere spetta quindi al titolare della carrozzeria.

Sito Web: “Partendo da tale presupposto, l’ambizione di A… è quella di soddisfare le esigenze di quei clienti che desiderando beneficiare dei vantaggi offerti dai nuovi sistemi, preferiscono aggiornare le loro cabine esistenti piuttosto che affrontare gli ingenti investimenti richiesti per la loro sostituzione.”

Commento: affidare la modifica della propria cabine forno ad una azienda diversa dal costruttore potrebbe nascondere delle insidie con il rischio di trovarsi una cabine non più certificata, e senza i requisiti previsti dalla legge 626.

Concludendo ci tengo solo a sottolineare che qualunque cosa vi dicano: la responsabilità rimane tutta e solo a carico del titolare della carrozzeria. Prima di procedere con una trasformazione verificate sempre che tipo di certificazione vi sarà fornita, ricordando che:

  • Tipo IIB (o tipo B): implica il completo scarico di responsabilità dell’azienda che esegue la trasformazione e la totale responsabilità di certificare “CE” del titolare della carrozzeria.
  • Tipo IIA (o tipo A): implica che l’azienda che esegue la trasformazione abbia predisposto il fascicolo tecnico, cosa assai improbabile visto che per farlo è necessario avere tutta una serie di documenti che possiede solo il costruttore della cabina. Quando poi chi esegue la trasformazione si vanta di eseguirle su tutti i modelli di tutte le marche, una domanda sorge spontanea: “come si può avere il fascicolo tecnico di tutte le cabine forno di tutte le marche? (ci vogliono anni di studio e progettazione per realizzare una cabina forno)”

La 626 è chiara, in caso di incidente la eventuale responsabilità civile e penale è sempre e solo del datore di lavoro.

http://carrozzeria.wordpress.com/2007/07/30/modifiche-alle-cabine-forno-per-la-verniciatura/

http://carrozzeria.wordpress.com/2007/07/20/modifiche-cabina-forno-e-cabine-di-verniciatura/





Box vernici e ATEX.

28 09 2007

Anche il box per la miscelazione della vernice, come previsto dalla Direttiva ATEX, si deve considerare un ambiente a rischio di esplosione. Norme tecniche specifiche di riferiemnto non ne esistono (mentre per le cabine forno esiste la EN13355), ma in base a quanto riportato nella Direttiva ATEX 199/92/CE (DLgs 233 giugno 2003), l’ambiente interno al box dove solitamente si trova il tintomentro, le pistole, tute, ecc., contiene tutti gli elementi per poterlo classificare come area a rischio di esplosione, sicuramente di Zona 2. All’atto pratico questo significa che tutto ciò che si trova all’interno, ed in particolare i componenti elettrici, devono essere idonei per essere installati in Zona 2 come indicato nella Direttiva 94/9/CE.

Quindi bilance, computer, tintomentri, prese elettriche, ecc, devono essere specifiche per “zona 2″, identificati con il logo Logo Atex

Ricordate inoltre che la responsabilità per il 99% dei casi è del titolare della carrozzeria, in quanto solitamente il costruttore del box vernici ve lo fornisce vuoto, e solo successivamnete si installa il tintobox, la bilancia, ecc. Pretendete quindi che tutto ciò che vi installano all’interno sia opportunamente marcato, “CE” ed anche Atex.





CPI – Certificato prevenzione incendi.

22 08 2007

CPI

In base alla legislazione in vigore, anche le carrozzerie, per la maggior parte dei casi hanno l’obbligo di predisporre le pratiche per l’ottenimento del CPI, il certificato di prevenzione incendi.

In alcune particolari situazioni, questo obbligo non esiste, e quindi non si è tenuti ad ottenerlo per l’inizio della correttà attività di autocarrozzeria.

Il DM 4 maggio 1998 spiega tutto l’iter per il CPI, mentre il DM 16 febbraio 1982 riporta l’elenco dei depositi e industrie pericolose soggetti alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi (art. 4 della legge 26 luglio 1965, n. 966).

Nel caso delle carrozzerie c’è l’obbligo del CPI nei seguenti casi, dove ho riportato solo le principali voci col relativo numero di riferiemento del DM e ho evidenziato in neretto quelle che ritengo più significative per la carrozzeria:

  • 15) – Depositi di liquidi infiammabili e/o combustibili:
    a) per uso industriale o artigianale con capacità geometrica complessiva da 0,5 a 25 mc
    b) per uso industriale o artigianale o agricolo o privato, per capacità geometrica omplessiva superiore a 25 mc .
  • 21) – Officine o laboratori per la verniciatura con vernici infiammabili e/o combustibili con oltre 5 ddetti
  • 70) – Stabilimenti per la costruzione e riparazione di materiale rotabile ferroviario e tranviario on oltre 5 addetti
  • 71) – Stabilimenti per la costruzione di carrozzerie e rimorchi per autoveicoli con oltre 5 addetti
  • 72) – Officine per la riparazione di autoveicoli con capienza superiore a 9 autoveicoli; officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti
  • 91) – Impianti per la produzione del calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 100.000 Kcal/h
  • 92) – Autorimesse private con più di 9 autoveicoli, autorimesse pubbliche, ricovero natanti, icovero aeromobili

Per i dettagli e i moduli relativi alla richiesta del CPI vi consiglio il sito dei Vigli del fuoco – Modulistica.





Modifiche alle cabine forno per la verniciatura

30 07 2007

Anche se non è mia abitudine elogiare l’operato di un costruttore di cabine forno, questa volta ho deciso di fare un’eccezzione, dettata dal fatto che non si tratta di una questione tecnica e di prodotto, ma di una iniziativa che ritengo utile, per tutelare tutti i carrozzieri che per varie ragioni decidono di effettuare modifiche alle proprie cabine forno.Io ho già trattato l’argomento in altri post, ma vi consiglio di leggere l’articolo direttamente dal sito della Usi Italia – Modifiche a cabine esistenti e certificazione CE.

Il documento descrive in modo chiaro, semlice e diretto le principali modifiche che si effettuano sulle cabine di verniciatura e analizza tutti i rischi, fornendo i riferimenti normativi e le leggi applicabili.

Mi auguro che iniziative come queste trovino il giusto apprezzamento e che siano seguite da una vasta diffusione.
Pericolo Non sottovalutate mai la sicurezza delle vostre attrezzature!!

philip.shark@gmail.com





Cabine forno usate

25 07 2007

Molti lettori mi hanno chiesto ulteriori chiarimenti sulla gestione e la legislazione inerente le cabine forno usate. Ho deciso così di ribadire alcuni concetti per tutti i carrozzieri che per loro necessità decidono di acquistare una cabina forno di seconda mano.

  1. La legge. La legislazione prevede la compravendita di beni usati, sia marcati CE che non, ma nel rispetto di quanto riportato nella Direttiva Macchine 98/37/CE, la cabina usata deve essere acquistata nello stato originale, non è possibile quindi modificarne il funzionamento, la potenzialità, le fasi, e tutte le caratteristiche previste dal costruttore in origine. Al momento dell’acquisto pretendete sempre i documenti orignali (manuali uso, targa impianto, ecc.) dove sono riportate le caratteristiche previste al momento della prima vendita. Modificare un bene usato, come ad es. sostituire il generatore con uno più potente, installare inverter, montare PLC, cambiare il bruciatore con una a fiamma diretta, prevede la rimarcatura CE di tutta la cabina, anche se questa era stata venduta prima del 1996, prima ciòè della marcatura CE.
  2. Privato o azienda. Se la cabina non ha subito nessuna modifica durante la cessione, non esiste alcuna differenza nel caso di acqusito da privato o da azienda. Leggi il seguito di questo post »




Modifiche cabina forno e cabine di verniciatura – AICA

20 07 2007

La modifica della cabine forno sembra che negli ultimi tempi sia diventata un pò una moda, ma l’illusione di ottenere una cabina “come nuova” con varie tecniche di “lifting” non sempre produce risultati secondo le aspettative, ma sopsrattutto, tutti i titolari di attività e carrozzerie ignorano la cosa più importante: tutte le modifiche vengono sempre effettuate sotta la completa e totale responsabilità del committente.

Per essere un pò pratici, la sostizuione del gruppo generatore, l’aggiunta di inverter, la sostituzione del bruciatore con uno diverso come il vena d’aria, l’agiunta di PLC, sono tutti interventi che eccedono l’ordinaria e straordinaria manutenzione, e come prevsito dalla Direttiva Macchine 98/37/CE, prevedono una ricertificazione dell’impianto, attività che rimane a carico del titolare della carrozzeria. Attività che vista la complessità ed il costo (anche 10.000 €!!!) non viene quasi mai eseguita, con il risultato finale di avere all’interno della propria officina “macchine” non più correttamente certificate ( a volte pericolose), prive dei requisiti delal legge 626, sulla sicurezza degli ambienti di lavoro.

Prestate quindi molta attenzione.

Non è tutto oro quel che luccica.

euro   +  manette

Un risparmio oggi, potrebbe tradursi in una denuncia penale.

(Il mancato rispetto della legge 626 prevede sanzioni amministrative e penali).

Ho appprezzato moltissimo l’intervento fatto dall’AICA (Associazione italiana costruttore di autoattrezzature), che ha pubblicato sulla rivista Car Carrozzeria un bell’articolo per informare dei rischi legati alle modifiche (Articolo: Forni…sotta la lente).

Vedere anche: Modifiche alle cabine forno

philip.shark@gmail.com





Norma Cabine di verniciatura a spruzzo. UNI9941

16 07 2007

Ho notato che, ad oltre un anno dalla pubblicazione della norma specifica sulle cabine forno per la carrozzeria EN13355, accade che si faccia ancora erroneamente riferiemnto alla norma UNI9941. Tale norma, oltre che ad essere stata ritirata, poichè supurata dalla più recente EN12215:2005, era anche impropriamente applicata nel settore carrozzeria-autoriparazione..

La norma stessa, pubblicata nel lontano 1992, si aplicava a tutti gli impianti di verniciatura nel settore industria, nel caso di cabine per la verniciatura in linea, e parzialmente aperte.

Oggi, per le cabine forno per la carrozzeria deve essere aplicata la EN13355, mentre la EN12215 che sostituisce la vecchia UNI9941, trova la sua applicazione nelle zone di preparazione, dove oltre che alle operazioni di carteggiatura, si effettuano tutte le piccole verniciature “spot reapair”. Quindi se la comune area di carteggiatura, è impiegata anche per applicare i fondi a spruzzo, o per piccole verniciature, allora si deve far riferimento a detta norma, poichè un’area dove si applica del prodotto verniciante liquido è sostanzialmente equiparabile ad una cabina di verniciatura parzialemnte aperta, senza se, e senza ma.

philip.shark@gmail.com





Cabine forno veicoli industriali – EN13355 velocità aria

13 07 2007

Nel caso di cabine forno per mezzi d’opera, aerei, barche, treni, carri ferroviari, imbarcazioni, e prodotti simili con misure d’ingombro “eccezzionali”, la nomra EN13355 sulle cabine forno per la verniciatura, contrariamente ai casi di verniciatura normale (auto, van, ecc.) permette, anche se in modo un pò vago, eccezzioni alle velocità minime richieste.

Il testo riporta:

“Sono accettabili velocità dell’aria specifiche per cabine dove debbano essere verniciati dispositivi particolarmente lunghi esempio carri ferroviari, aeroplani), ma la salute e la sicurezza dell’operatore dovranno essere comunque garantite. Le condizioni per la salute dell’operatore dovranno essere valutate mediante speciale valutazione dei rischi. “

Appare evidente, che la commisione tecncia che ha redatto la norma, accetta il fatto che in situazioni di cabine forno di grandi dimensioni, sia impraticabile e troppo oneroso, rispettare una velocità media di 0,3 m/s ed è quindi possibile, nel rispetto della norma adottare come riferiemnto quantità d’aria sensibilmente ridotte. Quanto? Dipende da vari fattori: dal tipo di applicazione, dal prodotto verniciante, ecc.. (personalmente ritengo almeno 0.2 m/s di media )

Il tutto deve essere sempre valutato nell’ottica di tutela della salute dell’operatore, e quindi come prevsito dalla legge 626, spetta al titolare della carrozzeria la valutazione dei rischi e le misure compensative da a dottare, che in questo caso è facilemente superabile con l’applicazione dei DPI (dispositivi di protezione individuale): la mascherina.

maschera

philip.shark@gmail.com