Molti lettori mi hanno chiesto ulteriori chiarimenti sulla gestione e la legislazione inerente le cabine forno usate. Ho deciso così di ribadire alcuni concetti per tutti i carrozzieri che per loro necessità decidono di acquistare una cabina forno di seconda mano.
- La legge. La legislazione prevede la compravendita di beni usati, sia marcati CE che non, ma nel rispetto di quanto riportato nella Direttiva Macchine 98/37/CE, la cabina usata deve essere acquistata nello stato originale, non è possibile quindi modificarne il funzionamento, la potenzialità, le fasi, e tutte le caratteristiche previste dal costruttore in origine. Al momento dell’acquisto pretendete sempre i documenti orignali (manuali uso, targa impianto, ecc.) dove sono riportate le caratteristiche previste al momento della prima vendita. Modificare un bene usato, come ad es. sostituire il generatore con uno più potente, installare inverter, montare PLC, cambiare il bruciatore con una a fiamma diretta, prevede la rimarcatura CE di tutta la cabina, anche se questa era stata venduta prima del 1996, prima ciòè della marcatura CE.
- Privato o azienda. Se la cabina non ha subito nessuna modifica durante la cessione, non esiste alcuna differenza nel caso di acqusito da privato o da azienda. Nel caso invece intervengano delle modifiche “eccedenti l’ordinaria e straordinaria manutenzione” (cfr. 98/37/CE), si aprono due scenari distinti: nel caso di acqusito da privato la resposnsabilità della “ricertificazione” della cabia forno spetta al titolare della carrozzeria, mentre nel caso di acquisto da azienda, sarà cura di quest’ultima fornire la cabina usata con la relativa certificazione e Dichiarazione di Conformità come nel caso di una “cabina nuova di zecca”. Ovviamente solo il costruttore della propria cabina potrà fare questa operazione , poichè la marcatura CE prevede un iter complesso, e possiede tutti gli elementi (disegni, schemi, calcoli, ecc.) per effettuare una valutazione dei rischi e certificare la cabina.
- Legge 626. A partire dal novembre 2005, così come riportato all’art. 36 della legge 62 del 18/04/2005 (Legge n.° 62) tutti i datori di lavoro devono adeguare le loro macchine, non marcate CE, ai requisiti minimi di sicurezza previsti dalle leggi vigenti. Questo non significa marcare CE tutte le macchine vendute prima del 1996, ma verificare che siano sicure, ed eventualmente eseguire degli interventi di adeguamento. Questa attività spetta al datore di lavoro, che è responsabile delle attrezzature che mette a disposizione dei propri lavoratori. Nel caso di cabine usate, sicuramente quelle vendute prima del 1996 necessiteranno di una anlaisi approfondita, e molto probabilemnte di qualche aggiustamento, sicuramente nella parte elettrica. Nel caso allora di acquisto da privato la reposnsabilità è totalmente a carico del datore di lavoro, mentre in caso di acqusito da azienda, si può pretendere che la “macchina” acquistata sia conforme alle sicurezze minime prevsite dalla legge n°. 62 che integra la legge 626. In ogni caso è sempre necessario conservare la documentazione che attesti la conformità e gli eventuali adeguamenti, che dovranno poi essere alegati e conservati con tutta la documentazione della sicurezza come prevsito dalla legge n°. 626.
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