In base alla legislazione in vigore, anche le carrozzerie, per la maggior parte dei casi hanno l’obbligo di predisporre le pratiche per l’ottenimento del CPI, il certificato di prevenzione incendi.
In alcune particolari situazioni, questo obbligo non esiste, e quindi non si è tenuti ad ottenerlo per l’inizio della correttà attività di autocarrozzeria.
Il DM 4 maggio 1998 spiega tutto l’iter per il CPI, mentre il DM 16 febbraio 1982 riporta l’elenco dei depositi e industrie pericolose soggetti alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi (art. 4 della legge 26 luglio 1965, n. 966).
Nel caso delle carrozzerie c’è l’obbligo del CPI nei seguenti casi, dove ho riportato solo le principali voci col relativo numero di riferiemento del DM e ho evidenziato in neretto quelle che ritengo più significative per la carrozzeria:
- 15) – Depositi di liquidi infiammabili e/o combustibili:
a) per uso industriale o artigianale con capacità geometrica complessiva da 0,5 a 25 mc
b) per uso industriale o artigianale o agricolo o privato, per capacità geometrica omplessiva superiore a 25 mc . - 21) – Officine o laboratori per la verniciatura con vernici infiammabili e/o combustibili con oltre 5 ddetti
- 70) – Stabilimenti per la costruzione e riparazione di materiale rotabile ferroviario e tranviario on oltre 5 addetti
- 71) – Stabilimenti per la costruzione di carrozzerie e rimorchi per autoveicoli con oltre 5 addetti
- 72) – Officine per la riparazione di autoveicoli con capienza superiore a 9 autoveicoli; officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti
- 91) – Impianti per la produzione del calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 100.000 Kcal/h
- 92) – Autorimesse private con più di 9 autoveicoli, autorimesse pubbliche, ricovero natanti, icovero aeromobili
Per i dettagli e i moduli relativi alla richiesta del CPI vi consiglio il sito dei Vigli del fuoco – Modulistica.
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