Sempre più spesso si parla di Atex e di rischi di esplosione anche nella carrozzerie. Le Direttive interessate sono due, la prima che interessa i datori di lavoro delle carrozzerie, e la seconda i costruttori di attrezzature.
- ATEX 99/92/CE Obbligatoria dal 1°Luglio 2006
La Direttiva ATEX 99/92/CE, introdotta il 16 Dicembre 1999, riguarda i requisiti minimi per incrementare la protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori potenzialmente a rischio di atmosfere esplosive. Tale Direttiva si pplica nei luoghi di lavoro e si richiede al datore di:- prevenire e provvedere alla protezione contro le esplosioni
- classificare le aree pericolose in zone e provvedere segnali di allarme specifici (Direttiva 92/58/EEC e ATEX 94/9/EEC)
- eseguire, documentare, aggiornare la valutazione del rischio di esplosione (Direttiva 89/39/EEC)
- assicurare un luogo di lavoro sicuro e appropriati controlli dei lavoratori in aree pericolose
I luoghi di lavoro utilizzati per la prima volta dopo il 1° Luglio 2003 devono conformarsi alla Direttiva immediatamente.
I luoghi di lavoro già esistenti dovranno conformarsi alla direttiva entro e non oltre il 30 Giugno 2006. - ATEX 94/9/CE Applicabile dal 1° Marzo 1996 e obbligatoria dal 1° Luglio 2003
La direttiva ATEX 94/9/CE prende in considerazione tutti i rischi di esplosione, di qualsiasi natura, che possano costituire una possibile fonte di innesco.È applicabile a tutti i prodotti, anche non elettrici, che vengono utilizzati all’interno di un area potenzialmente esplosiva. La direttiva fornisce i requisiti essenziali di sicurezza (Essential Safety Requirements ESR) che i prodotti devono soddisfare affinchè il loro utilizzo sia idoneo in aree potenzialmente esplosive.
In pratica ogni datore di lavoro deve eseguire (o far eseguire) una valutazione ed eventuale classificazione delle aree a seconda del rischio di esplosione (zona 0, zona 1 o zona 2) e verificare che tutte le attrezzature che sono installate in suddette area a rischio sia idonee, e quindi marcate
.
Nei casi invece dove non sia presente una situazione di rischio di esplosione, è sufficiente allora che le attrezzature siano marcate semplicemente CE.
Un esempio pratico.
Il box per la miscelazione delle vernici è per sua natura una ambiente almeno di “zona 2″, quindi tutte le attrezzature inserite come bilance elettroniche, computer, prese elettriche, tintomentri, ecc. dovranno essere specifici per ambienti ATEX così come pevisto dallaDirettiva 94/9/CE.
Vedi post: http://carrozzeria.wordpress.com/2007/09/28/box-vernici-e-atex/
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