Su segnalazione di un lettore, che ringrazio, scrivo questo post per rispolverare un documento di qualche anna fa, già noto ai più del settore. Si tratta di una pubblicazione redatta dal Gruppo di lavoro interregionale Macchine e impianti coordinato dalla regione Lombardia. Il documento che ha valenza nazionale, è stato realizzato e sottoscritto da tutte le regioni italiane e dalle Provincie autonome.
Il titolo è: Modalità operative per l’applicazione del titolo III D.Lgs. 626/94 in relazione alla emanazione del DPR 459/96 – regolamento di attuazione della direttiva “macchine” (link al documento).
Molto dettagliato e con tutti i riferimenti normativi, descrive in modo preciso come deve essere applicata la legge 626 in rapporto alla Direttiva Macchine 98/37 (Dpr. 459/96) soffermandosi a chiarire i concetti di immissione sul mercato, messa in servizio, e modifiche alle macchine (intese come bene, nel ns. caso cabine forno, zone di preparazione, box, sollevatori, smontagomme, banchi, ecc.).
Di particolare rilevanza sono il capitolo 1.2, dove si dscrivono i concetti di immissione sul mercato e messa in servizio e 1.3, dove sono riportate le tipologie di modifiche che eccedono l’ordinaria e straordinaria manutenzione per le quali è richiesta la marcatura CE della cabina forno (intesa nella globalità dopo la modifica). Vedi il testo originale quotato:
“Esempi di modifiche costruttive non rientranti nella ordinaria o straordinaria manutenzione per le quali è richiesta la “marcatura CE”
• modifiche delle modalità di utilizzo non previste dal costruttore;
• modifiche funzionali della macchina quali: aumento della potenza installata o erogata, aumento della velocità degli organi per la trasmissione del moto o degli organi lavoratori, aumento del numero di colpi, ecc.;
• installazione di logica programmabile (PC, PLC, logica RAM);
• impianto composto da più macchine indipendenti, ma solidali per la realizzazione di un determinato prodotto (linea), nel quale viene inserita una o più macchine che modificano, in tutto o in parte, la funzionalità dello stesso.
della macchina:
Esempi di modifiche che non richiedono la “marcatura CE” della
macchina:
• adeguamenti alle norme che comportano installazione di schermi fissi, schermi mobili non automatici, microcontatti di blocco, arresto di emergenza, freno, comando a doppio pulsante gestito da sistema elettromeccanico/pneumatico;
• sostituzione del quadro elettrico senza modifiche nella logica di funzionamento;
• installazione di dispositivi elettrosensibili per il rilevamento di persone (barriere immateriali, tappeti sensibili, rilevatori elettromagnetici)”
Altro punto di riflessione è il capitolo 1.4; dove è riportata la responsabilità del titolare della attivita in caso di utilizzo di attrezzature non conformi. Vedi il testo originale quotato:
“In premessa si ricorda che la legislazione inerente la sicurezza del lavoro
non prevede, in via generale, una esclusione di responsabilità del datore di
lavoro per le macchine da lui utilizzate se queste si rivelano difformi dalle
disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza pur
risultando formalmente marcate CE. “
Invito tutti, come sempre a leggere l’intero docuemnto, un pò lungo forse, ma interessante…e per ogni dubbio o chiarimento, non esitate a conatattarmi: meglio un parere in più! I blog servono soprattutto a questo…
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